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Comünicaa Stampa: Libertà di'informazione - Nuova legge sull’editoria: il punto sulla registrazione delle testate online

Al di là delle critiche con la quale è stata accolta da numerosi esponenti del “mondo Internet” in funzione della logica ad essa sottesa, la nuova normativa sull’editoria pone comunque problemi tecnici non indifferenti per una sua corretta applicazione.
D’altra parte, ultimamente, questo si ripete spesso quando il legislatore interviene a regolamentare le nuove fattispecie che si diffondono nel cyberspazio senza di fatto comprenderle ed affrontarle nella loro diversità rispetto a quelle analoghe del mondo “reale”. Ora, mentre appare assodato che il sito Internet aggiornato senza carattere di periodicità non dovrà sottostare agli obblighi della registrazione presso il Tribunale, una attenta lettura della normativa in oggetto consente di rilevare come ulteriore condizione necessaria per la sua applicabilità sia la presenza di una testata costituente elemento identificativo del prodotto. Qui sorgono, dunque, i primi problemi. Cosa deve intendersi con testata in relazione ad un sito Internet ? Può forse ritenersi che sul web la testata sia data dall’indirizzo del sito e quindi dal suo nome a dominio ? Se così non fosse si dovrebbe dedurre che tutti i siti web, quand’anche aggiornati periodicamente, ma in assenza di una testata comunemente intesa, non andrebbero registrati.

Se quanto appena detto può forse apparire frutto di una interpretazione sofistica intesa ad evitare gli oneri previsti dalla nuova normativa che, peraltro, secondo alcuni potrebbe agevolmente essere elusa ponendo il server all’estero ed evitando di utilizzare domini .it, altro e più concreto problema è quello concernente la necessaria indicazione di uno stampatore. Risulta più che evidente, infatti, come, in relazione ad un sito web, la figura dello stampatore c’entri come i cavoli a merenda ! Secondo le indicazioni fornite in merito dal Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia Franco Abruzzo lo stampatore andrebbe equiparato al provider. Tale teoria è stata fatta propria anche dalle Sezioni Stampa dei Tribunali di Milano, Roma e Torino, le quali Cancellerie addette alla ricezione delle domande per la registrazione dei periodici richiedono usualmente, tra la varia documentazione necessaria per le testate online, anche l’indicazione del provider ed, eventualmente, anche il contratto di servizi stipulato con esso. A dire il vero le stesse Cancellerie negano che (come è stato, invece, affermato recentemente in articoli apparsi su Punto-Informatico e Interlex) siano state rigettate domande a causa della mancata produzione di contratti con i provider, o, cosa ancora più assurda, licenze di questi ultimi. Più disomogenea la situazione in provincia: la Cancelleria del Tribunale di Bergamo, che ci risulta non essere stata in grado, in un caso, di fornire indicazioni utili quando a pochi mesi dalla pubblicazione della legge regnava ancora la più completa confusione in materia, ora, di fronte alla palese evidenza della impossibilità di indicare uno stampatore per un sito web, dichiara che la linea prescelta nell’accoglimento delle domande è quella di richiedere semplicemente l’indicazione del nome a dominio del sito. Stessa cosa per il foro di Reggio Emilia dove non sussiterebbero problema di sorta nel registrare testate online. Alquanto più nebulosa la situazione nel foro di Cremona dove non sono ancora state registrate testate online.

Nonostante la linea di tendenza prevalentemente adottata dalle Cancellerie di Milano, Roma e Torino, sarebbe forse il caso che, da parte delle autorità competenti, venga fatta ulteriore chiarezza circa il concetto di provider, perché diverso è parlare di Internet provider e di hosting provider e le due figure non sempre coincidono nello stesso soggetto. Posto che, comunque, con provider si deve preferibilmente intendere l’hosting provider, a ben vedere l’analogia con lo stampatore presenta seri dubbi. Mentre l’hosting provider, infatti, concede semplicemente spazio sui suoi server perché il sito possa essere messo online, lo stampatore è colui che stampa e impagina la rivista e, allora, mutatis mutandis sembrerebbe più corretto ritenere che, se proprio una figura equivalente a quella dello stampatore deve essere trovata per le testate online, quest’ultima sia meglio individuata nel redattore stesso dei testi che con il suo pc impagina ciò che poi verrà visualizzato online. In tale ottica, ad esempio, il quotidiano giuridico telematico Iusseek di Valentino Spataro ha ottenuto tranquillamente la registrazione presso il Tribunale di Milano, addirittura quando ancora la nuova legge non era ancora entrata in vigore, indicando nella propria domanda, oltre all’editore, il direttore responsabile e la sede della redazione che, per l’appunto, la pubblicazione veniva fatta in sede e diffusa via Internet attraverso diversi server. Infine, si deve segnalare come il tutto potrebbe essere rimesso in gioco dal ddl 816 approvato alla Camera il 6 novembre scorso. Come si ricorderà dopo l’emanazione della nuova legge sull’editoria alcuni esponenti politici sostennero che l’obbligo di registrazione delle testate online avrebbe dovuto ritenersi applicabile alle sole testate interessate ai contributi previsti dalla legge stessa. L’interpretazione non trovava alcun appiglio nel testo letterale della norma e venne presto disattesa.

Ora, nell’intreccio normativo, interviene il suddetto ddl 816 – la legge comunitaria per il 2001 con la quale si da attuazione anche alla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico – l’art. 30 del quale, nel suo testo all’esame del Senato, recita: “deve essere reso esplicito che l’obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta”. In realtà la Direttiva sul Commercio Elettronico non fa espresso riferimento alle testate online ma, va da sé, che queste ultime debbano essere comprese tra i servizi della Società dell’Informazione ai quali è applicabile l’art 4 della Direttiva stessa secondo il quale non deve sussistere alcuna autorizzazione preventiva per l’accesso all’attività o l’esercizio dei servizi della Società dell’Informazione. La logica che sottende a questa disposizione appare, però, quella di evitare che nei Paesi membri venga introdotta per le attività online una regolamentazione più gravosa rispetto a quella prevista per le analoghe e corrispondenti attività tradizionali e non si vede, pertanto, come, su queste basi, la legge n. 62 del 2000 che in sostanza interviene ad equiparare in Italia il regime per le testate cartacee e quelle online possa ritenersi discriminatoria.

Funt: http://www.netjus.org/pages/pagex.asp?article=123
- Autur: Marco Pierani - 07/01/2002


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Spedij'l Martedì, 27 settembre @ 13:05:31 CEST de Amministratur

 
 
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