| DEVOLUTION
Le Regioni avranno potere legislativo esclusivo in materia di assistenza e organizzazione sanitaria, polizia amministrativa, organizzazione scolastica, gestione degli istituti e definizione dei programmi formativi e di studio. Una Clausola di Interesse Nazionale consente al governo di bloccare una legge regionale se ritenuta contraria all’interesse nazionale. Se la Regione rifiuta l’invito del Governo a cancellare la legge, l’esecutivo sottopone la questione al parlamento in seduta comune che avrà 15 giorni a disposizione per annullarla.
PARLAMENTO
E’ composto dalla Camera dei Deputati, che resta in carica 5 anni, e dal Senato Federale. Diminuisce il numero dei parlamentari: da 630 a 500 alla Camera, da 315 a 252 al Senato. Si abbassa anche il limite d’età per l’accesso al parlamento: da 25 a 21 anni per i deputati, da 40 a 25 per i senatori. Questi ultimi sono eletti nelle regioni contestualmente ai rispettivi consigli e restano in carico fino alla proclamazione dei nuovi senatori scelti dalla stessa regione. Ogni regione, tranne Molise (2) e Val d’Aosta (1), devono eleggere almeno 6 senatori. Per la nomina dei presidenti di entrambe le assemblee occorrerà una maggioranza dei due terzi nei primi 3 scrutini mentre dal quarto basta la maggioranza assoluta. La guida delle commissioni spetta ad esponenti dell’opposizione. La Camera esamina leggi su materie riservate allo Stato, il Senato su materie riservate allo Stato e alle Regioni. Il Senato ha tempo 30 giorni (15 per i decreti) per proporre modifiche a un testo licenziato dalla Camera. Sulle modifiche deciderà poi, in via definitiva, la Camera. Su alcune questioni Camera e Senato legiferano alla pari.
PREMIER
In base al risultato elettorale il Capo dello Stato nomina primo ministro il candidato della coalizione vincente. Per insediarsi, il premier non dovrà più passare dalla fiducia delle camere ma da un voto sul programma. Ha potere di nominare e revocare i ministri e facoltà di sciogliere la Camera. Contro questa decisione, tuttavia, i deputati della maggioranza possono presentare una mozione di sfiducia costruttiva indicante il nome del nuovo premier (espressione della stesso schieramento), il quale avrà 5 giorni di tempo per ottenere la fiducia della Camera sul programma.
CAPO DELLO STATO
Anche per l’accesso al Quirinale cala il limite d’età: da 50 a 40 anni. Il Presidente della Repubblica viene eletto da un’assemblea composta da deputati, senatori, presidenti delle regioni e da 2 delegati per ciascun consiglio regionale. Per i primi 3 scrutini è fissata una maggioranza dei due terzi, per il quarto e il quinto dei tre quinti. Dalla sesta, invece, basta la maggioranza assoluta. Il presidente della Repubblica rappresenta la nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità Federale della Repubblica. Può inviare messaggi alle camere, promulga le leggi, indice elezioni e ereferendum, nomina i funzionari dello Stato, i presidenti delle Authority e del Cnel, comanda le forze armate, concede la grazia, presiede il Csm e ne nomina il vicepresidente. Solo su richiesta del premier, o in caso di sfiducia, può sciogliere la Camera.
CSM E CORTE COSTITUZIONALE
Il Csm sarà eletto per i due terzi dai magistrai, per un sesto dalla Camera e per un sesto dal Senato Federale. Quanto alla Corte Costituzionale salgono da 5 a 7 i giudici di nomina parlamentare: 4 saranno scelti dal Senato, 3 dalla Camera. Altre 4 nomine spetteranno al presidente della Repubblica e ai magistrati. Nei 3 anni successivi alla cessazione dell’incarico, i giudici costituzionali non potranno far parte del governo, del Parlamento e ricoprire incarichi di nomina governativa.
Funt: http://www.lapadania.com/PadaniaOnLine/Articolo.aspx?pDesc=49446,1,1
Spedij'l Venerdì, 21 ottobre @ 15:00:48 CEST de Amministratur
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